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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1874 del 11 ottobre 2016, risponde al seguente quesito: “Un dipendente con orario giornaliero dalle 7, 30 alle ore 13,30 può assentarsi per recupero straordinario nella fascia oraria dalle 7,30 alle 9,30 e nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle 12,30 permesso breve, recuperandolo in giornata dalle ore 12,30 alle ore 16,30?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che:

“…omissis… in base all’art.20 del CCNL del 6.7.1995, i permessi brevi …omissis… non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.”

“La disciplina contrattuale …omissis… richiede …omissis… il rispetto di un predefinito rapporto tra prestazione lavorativa e durata dei permessi.”

“Nel caso in esame l’orario di lavoro giornaliero ordinario, come da voi evidenziato, è di sei ore e si articola dalla 7,30 alle 13,30. Pertanto, rispetto a tale orario deve essere valutata la sussistenza dei presupposti contrattuali per l’applicazione dell’istituto.”

“Proprio questo riferimento porta ad escludere l’applicabilità dell’istituto, in quanto nel caso esposto, a causa della fruizione del riposo compensativo dello straordinario, verrebbe a mancare quel rapporto predefinito di cui si è detto. Infatti, la prestazione lavorativa giornaliera sarebbe ridotta a una sola ora (12,30-13,30) in luogo delle tre altrimenti necessarie.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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