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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1869 del 11 ottobre 2016, risponde al seguente quesito: “Un ente, per esigenze contabili dovute alle critiche condizioni economiche finanziarie in cui versa, in sede di approvazione del bilancio ha dovuto eliminare la spesa per l’erogazione dei buoni pasto. È possibile utilizzare le risorse dell’art.15 non utilizzate nel 2015 per finanziare l’erogazione dei buoni pasto nel 2016?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che:

“…omissis... la soluzione ipotizzata non è concretamente applicabile.”

“In proposito si ricorda che la disciplina del buono pasto è prevista dall'art. 46 del CCNL dell'1.4.1999, il quale rinvia alle prescrizioni dell'art. 45, commi 1 e 2 dello stesso contratto, sia per l'attribuzione dei buoni che per l'individuazione degli aventi diritto.
Il primo comma dell'art. 45 espressamente prevede la possibilità per gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio, o, in alternativa di attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
Pertanto, come si evince dalla formulazione letterale della norma, gli oneri connessi all’erogazione dei buoni pasto sono sostenuti esclusivamente dal bilancio dell’ente e non sono a carico delle generali risorse decentrate, di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, come, invece, necessario per tutti gli altri trattamenti economici accessori.
Ciò comporta l’impossibilità di utilizzare eventuali risorse del citato art.15 non spese in un anno per il finanziamento dell’erogazione dei buoni pasto nell’anno successivo.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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