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Fonte: https://www.aranagenzia.it/index.php/sezione-giuridica/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/7809-sentenza-n-19774-del-4102016-lavoro-pubblico--inidoneita-assoluta-del-lavoratore-dichiarata-a-seguito-di-accertamento-medico--non-comporta-automaticamente-il-licenziamento-del-lavoratore

La Corte di Cassazione a riguardo, con la Sentenza n. 19774, del 4 ottobre 2016, sottolinea “…omissis… che l’art. 55 octies del d.lgs. n. 165/2001 prevede per il caso di permanente inidoneità psicofisica del dipendente, che l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, escludendo automatismi.”

In conclusione “…omissis… anche a fronte di una inidoneità presentata come assoluta: l’amministrazione conserva il potere di esercitare o meno, senza vincoli di automatismo, il potere che le è attribuito e, nel suo interesse dovrà quindi vagliare la regolarità del procedimento attraverso il quale è stata fatta la valutazione medica, se le sue conclusioni sono adeguatamente motivate, se permangono dubbi e non sia quindi opportuno un ulteriore approfondimento.”

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