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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1880 del 18 novembre 2016, risponde al seguente quesito: “E’ compatibile l’erogazione dell’indennità di maneggio valori, di cui all’art.36 del CCNL del 14.9.2000, con quella per specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, prevista in un massimo di € 2500 oppure quest’ultima deve ritenersi onnicomprensiva?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che:

“Relativamente alla specifica problematica della eventuale cumulabilità dell’indennità di maneggio valori con l’indennità prevista dall’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, si deve ricordare che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.”

“Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di diverse causali giustificative dell'erogazione dei due compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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