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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1885 del 18 novembre 2016, affronta il seguente quesito: “L’indennità dell’art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996:

1)    deve essere computata ai fini della quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art.12 del CCNL del 9.5.2006?

2)    deve essere ricompresa nella base di calcolo per la quantificazione del compenso per lavoro aggiuntivo, di cui all’art.6 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art.15 del CCNL del 5.10.2001?

3)    deve essere finanziata a carico oppure con le risorse decentrate? In questa seconda ipotesi, con risorse stabili o variabili?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che:

1)    “La disciplina del preavviso …omissis… prevede che: l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c); l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato …omissis…; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 del CCNL del 14.9.2000. Il citato art.49, al comma 1, lett. k), espressamente ricomprende tra i trattamenti economici da valutare per la definizione dell’ammontare del trattamento di fine rapporto di lavoro anche la indennità specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica professionale di L.125.000.”

2)    “L’art. 6, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 prevede espressamente che le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del 14.9.2000 …omissis… poiché l’indennità specifica di € 64,56 (ex lire 125.000), prevista dall’art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 …omissis… deve ritenersi indubbiamente una indennità contrattuale, la stessa non può che essere ricompresa nella base di calcolo per la quantificazione del lavoro aggiuntivo …omissis…”.

3)    L’indennità all’art.4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 è stata introdotta e disciplinata anche nel suo ammontare direttamente da CCNL. Pertanto, poiché i relativi oneri all’epoca hanno trovato copertura nelle generali risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale, la stessa deve essere finanziata a carico dei bilanci degli enti.”

Per saperne di più, leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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