L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1896 del 13 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Nell’ambito dei criteri di precedenza previsti dall’art.15, comma 4, rispetto all’ordine di priorità ivi indicato, un corso di qualifica professionale di durata annuale dove deve essere collocato? In relazione all’ordine di priorità previsto dall’art.15, comma 5, un corso di qualifica professionale può essere assimilato ad un corso della scuola media superiore o inferiore?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… in relazione alle previsioni dell’art.15, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, ad avviso della scrivente Agenzia, la fattispecie del corso di qualifica professionale di durata annuale si colloca necessariamente nelle previsioni della lett.c), del medesimo comma 4”.
Tuttavia “l’art,15, comma 5, del medesimo CCNL del 14.9.2000 prevede, ai fini della precedenza, in ordine, solo le fattispecie concernenti i dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. Pertanto, in mancanza di una espressa indicazione concernente anche i corsi di qualifica professionale e non essendo possibile stabilire forme di equipollenza o di analogia tra il corso di cui si tratta e quelli finalizzati al rilascio di titoli di studio espressamente elencati nella clausola contrattuale, trattandosi di fattispecie completamente diverse tra di loro e quindi non assimilabili, si ritiene che lo stesso, secondo criteri di logica e ragionevolezza, possa collocarsi solo in coda all’ordine delle precedenze formalmente previsto.”
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