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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1906 del 9 febbraio 2017, affronta il seguente quesito: “Un dipendente vanta una anzianità lavorativa complessiva di 30 anni nel pubblico impiego, di cui 10 prestati presso l’ente dove attualmente presta servizio e gli altri presso altre amministrazioni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso deve essere rapportata alla complessiva anzianità lavorativa maturata oppure deve essere calcolata con riferimento al solo periodo lavorativo prestato presso l’ente di attuale appartenenza?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “Ai fini della determinazione del termine di preavviso, ad avviso della scrivente Agenzia, l’anzianità non può che essere quella maturata presso l’ultimo datore di lavoro, salvo il caso in cui il dipendente sia pervenuto presso tale ultimo datore di lavoro per effetto di processi di mobilità. Infatti, in proposito, si deve ricordare che, in base alle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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