L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1909 del 9 febbraio 2017, affronta il seguente quesito: “Alla luce delle nuova formulazione degli artt.32 e 34 del D.Lgs.n.151/2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D.Lgs.n.80/2015, che eleva sia i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale, da 8 a 12 anni, sia i limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni, si chiede se, nel caso in cui un lavoratore non abbia fruito dei primi trenta giorni di congedo parentale con trattamento economico per intero entro i tre anni, allo stesso possa essere erogato il suddetto trattamento economico per intero anche nel corso dell’ulteriore periodo tra i 3 ed i 12 anni?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… attualmente, il trattamento economico per intero, di cui all’art.17 del CCNL del 14.9.2000, può essere corrisposto:
1) se i primi trenta giorni di congedo parentale sono fruiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino (art.34, comma 1, del D.Lgs.n.151/2001);
2) solo ove siano sussistenti le necessarie condizioni reddituali del dipendente (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’art.34, comma 3, del D.Lgs.n.151/2001), se i primi trenta giorni di congedo parentale sono richiesti e fruiti per la prima volta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del bambino e fino all’ottavo anno di vita del bambino.”
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