L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1910 del 9 febbraio 2017, affronta il seguente quesito: “In relazione alla disciplina dei buoni pasto, di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, su quale importo deve essere calcolata la quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore tra:
a) valore facciale del buono (ad es. € 8);
b) costo effettivo del buono acquisito dall’ente, mediante adesione a convenzione Consip (ad es. € 6,90, corrispondente ad € 8, meno lo sconto praticato)?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… è sufficiente che l'ente provveda all'erogazione, per ogni "ticket", di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa, risultante dal costo dei generi alimentari e del personale (l’importo può essere individuato dall’ente anche attraverso una semplice indagine di mercato o avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio o delle associazioni dei ristoratori o con verifiche presso mense aziendali dell’area territoriale interessata).”
“In tal modo, la disciplina contrattuale, prevedendo che il valore nominale del buono pasto deve corrispondere ai due terzi del costo unitario di un pasto medio, ha inteso fornire un criterio per quantificare la spesa massima che può essere posta a carico dell’ente nel caso di attivazione del servizio dei buoni pasto.”
“Pertanto, a titolo esemplificativo, se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70.”
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