L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1913 del 29 marzo 2017, affronta il seguente quesito: “Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di dichiarazione di inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro …omissis… di un dipendente, assente per malattia e con trattamento con trattamento economico pari al 50% …omissis… la determinazione dell’ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso …omissis… deve essere effettuata con riferimento alla retribuzione in godimento del dipendente e cioè a quella ridotta al 50%?”
L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “Relativamente alla particolare problematica esposta, la soluzione è nel senso che l'indennità sostitutiva del preavviso debba sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (come nel caso in esame, ridotta del 50%, ai sensi dell’art.21, comma 7, lett. c), del CCNL del 6.7.1995).”
“A tale conclusione si deve pervenire anche per i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art. 21, commi 2 e 7, lett. d), del medesimo CCNL del 6.7.1995.”
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