L'Aran, con un recente orientamento applicativo, dopo aver ricordato che le ferie non possono essere fruite ad ore e non sono neppure “rapportabili” ad ore, ha precisato che non si ritiene possibile che un lavoratore rinunci ad uno o più giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, conseguente alla fruizione di permessi brevi.
Ne consegue che, in mancanza di recupero delle ore di permesso fruite, l’Ente potrà provvedere alla proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 20, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.
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