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Con l’orientamento applicativo RAL_1916, l’Aran si esprime in merito alla corresponsione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa in caso di fruizione del congedo non retribuito per la formazione o di assenza per malattia.

Nel primo caso, sulla base dell’art.5, comma 3, della Legge n. 53/2000, al dipendente non spettano né il trattamento economico stipendiale né la retribuzione di posizione né alcuna altra voce retributiva.

In caso di assenza per malattia, l’art. 71 della Legge n. 133/2008 prevede la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza, comportando ovviamente anche la decurtazione della retribuzione di posizione. Inoltre, in ragione dell’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni, è previsto che la retribuzione di posizione sia percentualmente decurtata per i periodi di assenza per malattia successivi al nono mese nel triennio.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1916 dell’Aran.

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