Con l’orientamento applicativo RAL_1957, l’Aran esclude la possibilità che un ente, qualora abbia già utilizzato quasi integralmente le risorse del fondo per il finanziamento del lavoro straordinario (di cui all’art.14 del CCNL del 1.4.1999), integri tale fondo con oneri direttamente a carico del proprio bilancio, in mancanza di espresse deroghe in materia.
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