Con l’orientamento applicativo RAL_1962 l’Aran si esprime in merito alla possibilità che un dipendente comunale, assunto originariamente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, transitato presso altro comune per effetto di un processo di mobilità, dove presta servizio a tempo parziale (in forza di un contratto stipulato all’atto del trasferimento) abbia diritto a ritornare a tempo pieno ove ne faccia richiesta.
L’agenzia precisa che l’art.4, comma 14, del CCNL del 14.9.2000, prevede espressamente che “I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.”
Pertanto, in base alla disciplina contrattuale, il dipendente che ha ottenuto, a suo tempo, la trasformazione potrà sempre tornare a tempo pieno, nel rispetto delle previsioni sopra richiamate.
Si tratta, quindi, di una disciplina generale che trova applicazione a favore di qualunque lavoratore che abbia trasformato in precedenza il suo rapporto da tempo pieno a tempo parziale, garantendo allo stesso comunque il possibile ritorno a tempo pieno, alla scadenza del biennio ed anche in soprannumero, o anche prima in presenza del presupposto della disponibilità del posto in organico.
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