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Con l’orientamento applicativo RAL_1971, l’Aran si esprime in merito alla possibilità che a un dipendente che per esigenze di servizio deve osservare un orario di lavoro spezzato, e che per tale condizione già percepisce l’indennità di disagio, siano erogati anche i compensi connessi alla performance.

L’Agenzia ricorda che i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, attualmente, in base alla vigente disciplina legislativa e contrattuale, possono essere attribuiti solo sulla base della valutazione delle effettive prestazioni rese e dei risultati conseguiti dal personale nell’anno di riferimento.

Pertanto, l’erogazione dei compensi in questione non può che dipendere che dalla considerazione degli obiettivi di performance, organizzativa ed individuale stabiliti ed assegnati dall’ente, dell’effettivo apporto partecipativo del lavoratore nel corso dell’anno ed evidentemente dei risultati dallo stesso conseguiti, come evidenziati dal sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati applicato.

Si deve ricordare poi che  il principio generale in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, è quello per cui  il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

Pertanto, il cumulo in capo ad un dipendente dell’indennità di disagio (riconosciuta in ragione dell’utilizzo dello stesso in un regime di orario di lavoro spezzato) e dei compensi connessi alla performance individuale e collettiva, sarà possibile ove questi siano riconosciuti in coerenza della loro natura e caratteristiche, come sopra evidenziate, e non trovino, invece, giustificazione, solo nella circostanza dell’adibizione del dipendente ad un orario di lavoro spezzato.

In questo secondo caso, infatti, scatterebbe il divieto di cumulo, in quanto il disagio dell’orario di lavoro spezzato è stato già remunerato con l’attribuzione della specifica indennità.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo RAL_1971 dell’Aran.

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