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L'Aran ha iniziato a diramare i primi orientamenti applicativi in merito alle novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 21/05/2018. Riportiamo di seguito quello in merito al nuovo elemento retributivo "Elemento perequativo".

Qual è la natura della voce retributiva “Elemento perequativo” prevista dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018? In particolare, si chiede di chiarire se sia sottoposta alle decurtazioni del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia e se vada conteggiata nella base di calcolo utile per la corresponsione di alcuni trattamenti accessori (ad esempio, straordinario e turni).

Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.

Proprio per tale caratteristiche:

a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;

b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

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