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Con l’orientamento applicativo CFC10 l’Aran si esprime in merito a quale sia il monte ferie da riconoscere al dipendente neoassunto a tempo indeterminato che abbia già lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione per più di tre anni.

Tale orientamento riguarda prettamente il Comparto Funzioni Centrali, tuttavia le argomentazioni sviluppate dall’Agenzia si adattano completamente anche al Comparto Funzioni Locali.

Infatti, la disposizione contenuta all’art. 28 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016/2018 in materia di ferie prevede, al comma 4, la titolarità di un monte ferie per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione inferiore a quello spettante a regime, mentre al comma 5 è disciplinato il riallineamento dopo tre anni di servizio.

Alla luce di quanto previsto dall’art. 55, comma 1, lett. a) del medesimo CCNL in materie di ferie per i lavoratori a tempo determinato, si ritiene che il citato art. 28 possa essere interpretato nel senso che il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell’intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato).

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC10 dell’Aran.

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