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Con l’orientamento applicativo CFL10, l’Aran si esprime in merito alla disciplina dei permessi per motivi personali e familiari di cui all’art.32, comma 2, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo cui: “Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari”.

Si tratta sempre dei permessi per particolari motivi personali o familiari, ma cambia solo la modalità di fruizione da giornaliera, ai sensi del precedente art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, ad oraria, come disposto dal nuovo contratto.

Pertanto, i tre giorni annui di permesso di cui si tratta si sono semplicemente “trasformati” nelle 18 ore annue di cui al citato art.32, comma 1, del CCNL del 21.5.2018.

Per effetto di quanto sopra detto, conseguentemente, se un lavoratore, prima del 21.5.2018, ha già fruito di uno o più giorni di permesso per motivi personali, secondo la pregressa regolamentazione, questi dovranno essere, comunque, portati in detrazione dal monte delle 18 ore di permesso retribuito, di cui al sopra richiamato art.32, comma 1, del CCNL del 21.5.2018.

Al fine della corretta determinazione del numero delle ore da detrarre, gli enti possono fare riferimento alle previsioni del comma 2, lett.e) del medesimo art. 32, secondo le quali i permessi orari di cui si tratta “possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore”.

Tale regola, finalizzata espressamente alla quantificazione delle modalità di decurtazione del monte orario annuale dei permessi orari, nel caso in cui essi siano fruiti cumulativamente per una intera giornata, nell’ambito della nuova regolamentazione introdotta, consente, indirettamente, di determinare anche la decurtazione da operare nella diversa ipotesi di avvenuta fruizione, prima del nuovo CCNL, di giorni di permesso, ai sensi dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

Pertanto, se un dipendente ha già fruito, ai sensi del più volte citato art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, di due giorni di permesso per particolari motivi personali e familiari, l’ente procederà ad una decurtazione di 12 ore di quel monte orario annuo di 18 ore previsto dall’art.32, comma 1, del CCNL del  21.5.2018.

La disciplina del sopra richiamato comma 2, lett. e), dell’art. 32, comporta che, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore annuo di permessi sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), sia nel caso di giornata lavorativa con orario superiore a sei ore (ad esempio, 8 ore) che in quello di orario inferiore alle 6 ore (ad esempio, 5 ore).

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL10 dell’Aran.

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