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Con l’orientamento applicativo CFL19 l’Aran fornisce ulteriori chiarimenti relativamente al computo del periodo di comporto in caso di permessi per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (di cui art.35 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018)

In materia l’Agenzia specifica che deve farsi riferimento alla espressa previsione dell’art.35, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa”.

Pertanto, nel caso di permessi orari per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, ove questa abbia una durata di 9 ore (per effetto del rientro pomeridiano in presenza di una settimana lavorativa con orario articolato sul 5 giorni), ai fini del computo del periodo di comporto, sarà considerato sempre un solo giorno.

Tuttavia, le ulteriori tre ore di permesso (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno, comunque, considerate.

Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il numero di sei, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL19 dell’Aran.

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