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Con l’orientamento applicativo CFL24a l'Aran esprime il suo parere in merito alla disciplina dei permessi per particolari motivi personali o familiari (di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali) in caso di rapporto di lavoro part-time, dando risposta a due quesiti specifici:

  • in relazione ad un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale al 52%, già dall’inizio del 2018, come si applica la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso per particolari permessi personali o familiari, di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?
  • Se il medesimo dipendente, prima del 21.5.2018, abbia già fruito di due giorni di permesso per motivi personali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come si determina il numero delle ore di permesso ancora fruibili dal dipendente nel corso del 2018?

Applicando la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali alla particolare fattispecie prospettata di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, con orario di lavoro pari al 52,80% dell’orario di lavoro a tempo pieno, si avrà che:

1)    le ore di permesso per motivi personali annuali spettanti al lavoratore saranno pari al 52,80%  di 18 ore  e cioè 9 ore e 30 minuti;

2)    per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, si dovrà procedere anche al riproporzionamento delle sei ore,  previste dal comma 2, lett. e) del medesimo art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata. Per effetto del suddetto riproporzionamento, nel caso prospettato, la durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa, sarà pari al 52,80% di 6 ore e cioè 3 ore e 10 minuti. Poiché il lavoratore era titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale, con tali caratteristiche orarie, già dall’inizio del 2018, ai fini della decurtazione dei giorni di permesso già fruiti ai sensi dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 prima del CCNL del 21.5.2018, si ritiene che, secondo criteri di logica e ragionevolezza, le due giornate da detrarre dovranno essere valutate secondo la durata prevista per ciascuna all’interno del rapporto a tempo parziale e cioè tenendo conto di 3 ore e 10 minuti. Pertanto, dal monte ore annuo di 9 ore e 30 minuti dovranno essere detratte 6 ore e 20 minuti, con conseguente disponibilità per il lavoratore di sole 3 ore e 10 minuti fino al 31.12.2018.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL24a.

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