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Con l’orientamento applicativo CFL29 l’Aran esprime il suo parere in merito alla possibilità o meno che un ente, qualora non abbia mai stanziato ed impiegato in passato risorse per finalità di welfare, possa attivare ugualmente il welfare integrativo, ai sensi dell’art.72 del CCNL delle Funzioni Locali.

In ordine a tale problematica, l’Agenzia ritiene opportuno precisare che,  come evidenziato dalla stessa formulazione dell’art.72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Pertanto, se l’ente non ha già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell’art.72 del CCNL del 21.5.2018.

Il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento, neppure attraverso l’utilizzo delle generali risorse decentrate.

Infatti, tale finalità non è presente tra diverse modalità di utilizzo delle risorse decentrate fissate nell’art.68 del medesimo CCNL del 21.5.2018.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL29 dell’Aran.

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