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Con la delibera n. 26/2019/PAR la Corte dei Conti della Lombardia ha stabilito che le risorse destinate alla erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all’art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito dalla legge n.153/1988), non costituiscano “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall’art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006.

Questa posizione contrasta con quanto precedentemente indicato dalla circolare 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato, che aveva incluso gli assegni per il nucleo familiare tra le tipologie di spesa da considerare nel calcolo.

La Corte dei conti della Lombardia, invece, indica tre motivi per i quali vanno esclusi dal tetto delle spese di personale le somme degli assegni al nucleo familiare:

  • non riconducibilità dell’assegno per nucleo familiare all’attività lavorativa resa dal dipendente, bensì alla situazione reddituale del nucleo familiare del dipendente medesimo;
  • assenza di qualsiasi discrezionalità amministrativa nel governo di tale voce di spesa, non riconducibile ad alcuna volontà dell’ente volta ad espandere la spesa per il personale;
  • indeterminatezza e imprevedibilità della spesa per ANF che sfugge all’adozione da parte dell’ente di interventi programmatori e gestionali che consentano di adottare misure idonee al suo contenimento.

Clicca qui per leggere la delibera n. 26/2019/PAR della Corte dei Conti della Lombardia.

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