Con la deliberazione n. 95/2019/PAR la Corte dei Conti della Campania, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha ribadito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.
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