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Con la delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG la Corte dei Conti – Sezione Autonomie si pronuncia in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada - ai sensi dell’art. 208 d.lgs 285/1992 - per incrementare il fondo per il lavoro straordinario e alla relativa assoggettabilità degli stessi ai vincoli di finanza pubblica.

In particolare, i giudici evidenziano che: “la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, al Fondo risorse decentrate, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario, e che i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente e destinata all’incentivazione di specifiche situazioni lavorative”.

Inoltre i giudici negano la possibilità di “maggiorare l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».

Clicca qui per leggere la delibera n. 5/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie.

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