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La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n. 50/2019/SRCPIE/PAR fornisce l’interpretazione dell’art. 35 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in Legge del 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di nuove assunzioni di polizia municipale nell’anno 2019.

A partire dall’anno 2019, ha riacquistato piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, con superamento delle limitazioni al turn over e possibilità di capacità assunzionali pari al 100 per cento della spesa del personale cessato nell’anno precedente. Con la disposizione di cui all’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018, il legislatore ha inteso ampliare, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole.

Rimane, tuttavia, fermo il principio della necessità della cessazione dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over.

Del resto, il fatto che con l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, si sia previsto un regime sempre meno stringente per le quote ammesse di turn over non ha inciso a modificare i criteri di calcolo e le logiche di definizione degli spazi assunzionali.

Infatti, se da un lato l’art. 35-bis del Dl. n. 113/2018 amplia le facoltà assunzionali in termini di budget per il personale di Polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e, dunque, non modifica le linee di principio consolidate in materia. Il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn-over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100% rispetto al 2016) non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn-over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

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