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Con la deliberazione n. 36/2019/PAR la Corte dei Conti della Sardegna esprime il suo parere in merito alla disciplina di cui all’art. 1 c. 361 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), così come integrato dall’art. 14-ter del Dl 4/2019, che ha previsto che per tutte le P.A. le graduatorie dei concorsi pubblici siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori.

All’infuori di queste casistiche, pertanto, non è consentito effettuare lo scorrimento della graduatoria da parte della P.A. che bandisce il concorso.

Inoltre, la legge 145/2018 ha abrogato l’art. 4, comma 3-ter del Dl 101/2013, che prevedeva la possibilità per i candidati vincitori/idonei di essere assunti da altra amministrazione (previo accordo tra questa e l'amministrazione che ha indetto il concorso). Pertanto, la Corte dei Conti precisa che alle P.A. è anche vietata la possibilità di attingere alle graduatorie di altri enti pubblici.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 36/2019/PAR della Corte dei Conti della Sardegna.

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