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Con delibera n.586/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2019, l’ANAC ha fornito integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.

La Corte Costituzionale, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

Pertanto, l’ANAC, con la delibera sopracitata, formula alcune indicazioni a modifica e integrazione di quelle contenute nella delibera n. 241/2017.

Per quanto riguarda le casistiche interessate, l’Autorità specifica che i dirigenti a cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) sono tutti coloro che prestano servizio presso le amministrazioni indicate nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, comprese le autorità portuali, le autorità indipendenti e , gli ordini professionali, sia nazionali sia territoriali. Quindi, la lettera c) si applica ai titolari di incarichi dirigenziali statali e non a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione.

Per quanto riguarda invece i titolari di posizioni organizzative, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali, generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa l’applicazione della sola lett. f). È confermata, invece, l’indicazione di pubblicare il solo curriculum vitae per i titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale.

Infine, qualora le amministrazioni avessero sospeso la pubblicazione dei dati in via cautelativa, dovranno procedere alla ripubblicazione, anche per il periodo pregresso. Nel ribadire l’immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza oggetto della presente delibera, l’Autorità provvederà a svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera.

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