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La Corte dei conti per la regione Liguria, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, fornisce indicazioni in merito alla corretta imputazione degli oneri contributivi e fiscali sui diritti di rogito erogabili ai segretari comunali, nonché sulla determinazione dei limiti massimi annui.

Con il primo quesito, il Comune istante chiede se le somme destinate al pagamento della quota dei diritti di rogito al segretario comunale, debbano intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori (fiscali e contributivi) connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente locale.

Con il secondo, strettamente connesso al primo, chiede se sia corretto ripartire, tra comune erogante e segretario percipiente, gli oneri riflessi sulle somme da corrispondere a titolo di diritti di rogito secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogarvi.

Per quanto concerne la ritenuta, e relativo versamento, dei contributi previdenziali (cassa dipendenti enti locali, CPDEL), la Sezione Veneto, nella deliberazione n. 400/2018/PAR, ha ricordato come l’art. 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 disciplini, in conformità all’art. 2115 cod. civ., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, attribuendone una quota a carico del datore di lavoro e una a carico del lavoratore. Detta disposizione, peraltro, costituisce una norma c.d. “rinforzata”.

Nella disciplina dei diritti di rogito, non si rinviene alcuna disposizione di legge, né contrattuale, di modifica della sopra esposta disposizione.

In ogni caso, la sezione sospende il pronunciamento sul primo e secondo quesito e rimette la questione al Presidente della Corte dei conti.

Con il terzo quesito, il Comune chiede se la locuzione “salario in godimento” (che, ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014, rappresenta il riferimento della percentuale del quinto, costituente il tetto massimo annuale all’erogazione di diritti di rogito ai segretari) sia integrato dallo “stipendio effettivamente percepito” o, invece, dalla “retribuzione annua spettante” (senza raffronto con l’effettivo periodo di servizio).

Con le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 171/2015/PAR e della Sezione Emilia Romagna n. 133/2018 viene ribadito che il trattamento economico complessivo “in godimento” (stipendio tabellare, indennità di posizione e di risultato) del segretario comunale, da assumere come parametro per determinare il tetto massimo dei diritti di rogito erogabili annualmente (limite da riferire ai diritti maturati nell’esercizio deve essere conteggiato in termini di competenza, salvo che per l’indennità di risultato (erogata solitamente in anno successivo a quello di riferimento), per la quale ha ritenuto preferibile l’adozione del criterio di cassa. Sul piano operativo, pertanto, gli importi dei diritti di rogito vanno acquisti integralmente al bilancio degli enti, per essere erogati, nei limiti previsti (un quinto della retribuzione in godimento effettivamente spettante), al termine dell’esercizio.

Si tratta di conclusioni interpretative dalle quali la scrivente Sezione regionale di controllo non ha motivo di discostarsi.

Con il quarto quesito, infine, il Comune istante chiede se, ai fini del computo del quinto dello stipendio in godimento, si cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (o altri enti locali), ove il segretario in alcuni è titolare, in altri reggente o a scavalco.

Ai fini del computo del “quinto dello stipendio in godimento”, la Sezione ritiene che si cumulino gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco.

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