La sezione regionale di controllo della Puglia, con deliberazione n.75/2019/PAR, fornisce il proprio parere in tema di indennità di funzione degli amministratori locali.
In relazione al quesito teso a conoscere se a un componente della Giunta comunale con contratto di lavoro a tempo determinato sia possibile riconoscere l’indennità di carica intera nei periodi di costanza del rapporto di lavoro, la Sezione osserva che l’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato).
Solo nelle specifiche ipotesi di ineleggibilità previste nell’art. 60 TUEL il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato; tale divieto, per la natura eccezionale della norma, non può estendersi oltre i casi in esso espressamente considerati.
Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione – sancito dall’art. 82, comma 1 TUEL per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa – è indifferente la natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita ex art. 81 TUEL, non ne abbia fatto richiesta.
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