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Con la delibera n. 56/2019/PAR la Corte dei Conti della Basilicata precisa che, in base al combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, lo strumento programmatorio debba necessariamente precedere la fase dell’assunzione di personale, che trova nel piano triennale del fabbisogno di personale il suo indispensabile presupposto.

Le stesse procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili non possono che essere realizzate in coerenza con quanto stabilito nel piano triennale del fabbisogno di personale, indicando la relativa copertura finanziaria. L’art. 1 comma 446 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nel consentire e disciplinare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche “…possono procedere all'assunzione nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: (omissis) g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni…”.

Ciò significa che non è possibile andare in deroga alle norme relative ai vincoli in materia di spesa del personale neanche per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Al fine di poter ricorrere allo strumento delle stabilizzazioni è necessario, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, che l’amministrazione abbia rispettato per tutto il quinquennio 2012-2016 i vincoli di finanza pubblica, ossia il rispetto del patto di stabilità, il pareggio di bilancio e il rispetto del tetto di spesa del personale.

La Sezione, in linea con quanto già precedentemente stabilito, ritiene che “il personale utilizzato dall’Ente nell’ambito della macrocategoria dei lavori socialmente utili può beneficiare delle procedure di stabilizzazione nei termini e nei limiti codificati dalla normativa vigente. Il tutto fermo restando il rispetto dei presupposti e dei vincoli di legge e finanziari vigenti in materia di assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A., fatta eccezione per le deroghe espressamente codificate dalla normativa nazionale, tempo per tempo, vigente e nei limiti in cui le stesse risultino conformi ai principi costituzionali in materia”.

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