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Con la delibera n. 201/2019/PAR, la Corte dei Conti del Veneto fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di stanziamento e di erogazione delle risorse destinate alla performance.

Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate nell’esercizio a cui si riferiscono (principio della competenza finanziaria potenziata). Infatti, all’atto della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (o, comunque delle c.d. preintesa) vengono impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento accessorio imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni si riferiscono (o diventano esigibili tramite l’istituto giuscontabile denominato fondo pluriennale vincolato (FPV)).

In altri termini, la spesa riguardante il fondo per la produttività, pertanto, è interamente stanziata e impegnata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all'esercizio successivo. Pertanto, la costituzione del fondo è condizione di attribuzione del vincolo alle risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzato ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio (Corte dei conti - Sezione controllo del Molise deliberazione n. 55/2018).

Tuttavia, se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante.

Clicca qui per leggere la delibera n. 201/2019/PAR della Corte dei Conti del Veneto.

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