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Con la delibera n. 58/2019/PAR la Corte dei Conti della Sardegna ha confermato che l’importo dell’indennità di funzione degli amministratori locali è determinabile secondo quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, decurtata nella misura del 10%, come previsto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

Di diversa natura sono invece le attribuzioni variabili solo “connesse” alla funzione di amministratore locale (quali, ad esempio, i rimborsi spese di missione). A evitare che siffatte misure si convertano indebitamente in una sorta di retribuzione integrativa della funzione, la Corte ribadisce che la causa giustificativa di quello che è definito in sede regolamentare come rimborso in termini forfettari, e presupposto richiesto dalla norma di legge per la sua corresponsione, è la sussistenza di una spesa/onere che sia verificabile nel suo sostenimento e nella sua riconducibilità alla funzione sebbene l’erogazione avvenga in misura forfettaria e non analitica.

Pertanto, a evitare il paventato rischio di surrettizia introduzione di un incremento dell’indennità di funzione, la Corte ritiene tale indennità onnicomprensiva, ove ammissibile, di tutte le spese sostenute nell’esercizio del mandato elettorale, che non siano espressamente vietate o ritenute tali secondo la giurisprudenza.

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