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Con la delibera n. 405/2019/PAR la Corte dei Conti della Lombardia specifica che, in termini generali, la norma vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti e società controllati.

Nel caso di fondazione costituita da soggetti pubblici, laddove non sia già configurabile un divieto di attribuzione dell’incarico dirigenziale scaturente dall’inclusione dell’ente nell’elenco ISTAT ex art. 1, comma 2, n. 196/2009, esso potrà configurarsi nell’ipotesi in cui il medesimo ente sia qualificabile come soggetto “controllato” dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. Peraltro l'art. 1, comma 4, lett. b) del Testo unico in materia di società pubblica fa espressamente salve “le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”.

Tuttavia, il divieto non è assoluto, stante la possibilità di consentire l’attribuzione a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, l’obbligo di inserire un limite di durata di un anno, vietando sia la proroga che il rinnovo, ferma restando, comunque, la gratuità.

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