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Con la sentenza n. 182/2019 la Corte dei Conti del Veneto precisa che attribuire a un soggetto privo di laurea un incarico dirigenziale a contratto costituisce danno erariale.

Nel sistema degli enti locali è infatti prevista la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, disposizione che fa salva, però, la necessità che sussistano i requisiti di accesso previsti in relazione alla qualifica da ricoprire.

A tal proposito, l’art. 19 del D.lgs. 165/2001 -così come modificato dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 150/09 che ne ha esteso l’applicazione a tutte le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2-, avente ad oggetto l’attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, fa riferimento alla formazione universitaria e post universitaria ai fini della verifica della particolare qualificazione professionale. Anche l’art. 28 del medesimo decreto legislativo prevede il possesso di titolo di studio pari alla laurea per l’accesso alle qualifiche dirigenziali a tempo indeterminato.

Per il Sindaco, responsabile dell’illecito affidamento dell’incarico, non può valere l’esimente politica, in quanto il decreto di conferimento è, formalmente e sostanzialmente, atto proprio del Sindaco, adottato nell’ambito di funzioni ad esso attribuite in via esclusiva dal TUEL.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 182/2019 della Corte dei Conti del Veneto.

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