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Con la deliberazione n. 33/2020/PAR, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna esprime il proprio parere in merito alla disciplina che regola la corresponsione di incentivi tecnici al personale.

Secondo l’orientamento già tracciato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, il presupposto della “gara”, cui fa riferimento l’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.

D’altro canto, anche l’ANAC, nelle proprie Linee guida, configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene “nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici” (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida).

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 33/2020/PAR della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna.

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