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Con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG la Corte dei Conti – Sezione Autonomie esprime il suo parere in merito all’applicabilità, all’istituto dello “scavalco condiviso”, del divieto temporaneo di assunzioni in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili (di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113).

La Sezione ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie.

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