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Con la delibera n. 67/2020/PAR la Corte dei Conti della Lombardia esprime il suo parere in tema di indennità di funzione degli amministratori comunali, alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, d.l. n. 124/2019, n. 124, che ha inserito, all’interno dell’art. 82 TUEL, un comma 8 bis che consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La Sezione ha ritenuto, nel merito, che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.

Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014 la Sezione ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

Rilevato un problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL che fissa un principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.

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