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Con la deliberazione n. 65/2020/PAR la Corte dei Conti della Liguria afferma il seguente principio di diritto: la previsione di cui all’art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, non abdicabile per effetto dell’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali, in aderenza al principio di inderogabilità delle disposizioni di legge fatto proprio dal D. Lgs. n. 165/2001.

Infatti, l’esenzione da “limitazioni quantitative”, di cui art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali, non è certo riferibile al limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 50. Quest’ultimo stabilisce che “il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione (…)”.

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