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Con Deliberazione n. 85/2020/PAR, la Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione Sardegna, fornisce indicazioni in materia di assunzioni.

La questione si incentra sulle modalità di reclutamento del personale da parte dell’Ente e, in particolare, sulla sussistenza dell’“obbligo” o della “facoltà” dell’Amministrazione di procedere all’assunzione di nuovi dipendenti attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora vigenti, proprie o di altre Amministrazioni, e sui limiti legislativi che contornano tale scelta.

Il Comune è consapevole di dover procedere discrezionalmente alla scelta della modalità di reclutamento; scelta da compiere attraverso una valutazione comparativa di contrapposti interessi (che rappresenta il fulcro della discrezionale intestata all’Ente) dato che “ricorrere allo scorrimento della graduatorie proprie o appartenenti ad altri enti (previo accordo tra le P.A.), per il medesimo profilo professionale, ancora in corso di validità, richiama i principi di economicità, peraltro richiamati nella legge 160/2019, ed anche la celerità del procedimento di reclutamento del personale” mentre “ricorrere alla procedura concorsuale consentirebbe alla P.A. di reclutare personale dipendente verificandone i requisiti professionali propri richiesti per il posto che si intende ricoprire, in particolare per quei posti che richiedono competenze tecniche specifiche”.

Esclusa l’esistenza di una disciplina derogatoria di portata regionale, dalla normativa nazionale risulta che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono prive di validità le graduatorie più risalenti nel tempo, ossia approvate fino all’anno 2010. Le graduatorie approvate nell’anno 2011 conserva(va)no validità fino al 30 marzo 2020 (a condizione che agli idonei fosse assicurata la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e che fosse verificata, attraverso un colloquio, la perdurante idoneità dei candidati ad accedere a un posto pubblico). Le graduatorie approvate dall’anno 2012 all’anno 2017 conservano la loro efficacia fino al 30 settembre 2020. Le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i tre anni successivi all’approvazione. Le graduatorie approvate dall’anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione.

Successivamente, l’attenzione del Collegio si sofferma sulla evenienza di ricorrere alle graduatorie di altre Amministrazioni. In tal caso, si fa riferimento all’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 che dispone “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate … possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Pertanto, i giudici ritengono che sia possibile utilizzare, previo accordo, le graduatorie concorsuali di altri Enti, anche se l’Ente è tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.

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