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Con Deliberazione n. 104/2020/PAR, la Corte dei conti, sezione del controllo per il Veneto, fornisce indicazioni in merito alla spesa del personale, ed in particolare relativamente al limite del trattamento accessorio spettante ai soggetti titolari di posizione organizzativa, alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto crescita” e nelle successive norme attuative.

L’istanza formula due quesiti, il primo concernente la possibilità di riconoscere, anche nell’anno 2020, l’incremento previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, e il secondo relativo alla possibilità di utilizzare anche gli spazi del decreto ministeriale del 17/03/2020 disciplinante le nuove regole assunzionali, con possibile deroga ai limiti di spesa vigenti.

La materia è disciplinata dall'art. 33 del dl 34/2019 e dal dm del 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni».

In sintesi, tale provvedimento tocca tre distinti ambiti quali: la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori soglia; la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Nel contempo, esso conferma che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del dlgs 75/2016 è adeguato, in aumento e in diminuzione per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, facendo salvo, tuttavia, il limite iniziale (riferito all'anno 2016) nel caso in cui il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

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