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Con deliberazione n.93/2020/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia fornisce indicazioni in merito alla corretta applicazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante norme in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, nonché della normativa di attuazione contenuta nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 17 marzo 2020, recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

I giudici richiamano la deliberazione n.74/2020/PAR secondo la quale, per le assunzioni da effettuare dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa prevista dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019.

Per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Inoltre, i contributi percepiti dai Comuni ai sensi della legge 328/2000, concernente interventi sociali, assistenziali e sociosanitari, tenuto conto della definizione di “entrate correnti” disposta dal D.M. 17 marzo 2020 all’art. 2, comma 1 lett. b), possono essere ricompresi tra le entrate correnti.

Pertanto, tali contributi concorreranno alla determinazione della capacità assunzionale dell’ente in base alle nuove regole sancite dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo 17 marzo 2020.

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