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Con la deliberazione n. 118/2020/PAR la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna precisa che, in caso di recesso dall’Unione, devono trovare applicazione le norme che, nel corso degli anni, hanno introdotto vincoli finanziari in materia di gestione del personale e principi enunciati dalle Sezione autonomie nella deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG.

Di conseguenza i dipendenti dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, abbiano mantenuto i posti in organico e non li abbiano coperti con nuove assunzioni, ovvero abbiano ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione.

In sintesi, il principio dell’invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli Enti costituiti in Unione, segnatamente in caso di recesso di un Ente o di scioglimento dell’Unione, con la conseguenza che non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica in tale materia.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 118/2020/PAR della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna.

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