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Con la deliberazione n. 58/2021/PAR la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, ai fini della corretta applicazione della normativa, ritiene che:

- per l’Ente locale, l’art. 156 del TUEL costituisce il costante riferimento per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali, che possono incrementare, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero diminuire, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente;

- l’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156 del TUEL non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 58/2021/PAR della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna.

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