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Con il parere n. 96 /2021/PAR la Corte dei Conti della Lombardia si esprime in merito alla possibilità o meno di retribuire gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) del Collegio consultivo tecnico.

Viene precisato che gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, d. l. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.

Pertanto, la Sezione si pronuncia come segue: «Qualora ricorrano le condizioni espresse in parte motiva, gli incarichi conferiti ai componenti (collocati in quiescenza) dei Collegi consultivi tecnici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, non soggiacciono all’obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135”.

Clicca qui per leggere il parere n. 96 /2021/PAR della Corte dei Conti della Lombardia.

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