Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la deliberazione n. 88/2021/PAR la Corte dei Conti del Lazio ricorda come la Corte costituzionale, con sentenza n. 124/2017, abbia sottolineato che le disposizioni dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, che vietano l’attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, mentre a tali è consentito ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito.

La norma prevede, tuttavia, eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali: sindaci, assessori e presidenti di giunta degli stessi. L’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267/2000, statuisce che questi percepiscano un’indennità di funzione. Il comma 3 dell’art. 82, inoltre, recita che, “ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura”.

Risulta dirimente il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale. Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 88/2021/PAR la Corte dei Conti del Lazio.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK