Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la deliberazione n. n. 144/2021/PRSE la Corte dei Conti del Veneto ribadisce che il principio contabile n. 5.4 di cui all’all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 dispone che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il medesimo principio contabile precisa altresì che il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

L’efficacia della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal D.Lgs. 118/2011 presuppone, dunque, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, anche la puntuale e veritiera stima del FPV (oltre che del fondo crediti di dubbia esigibilità) che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 144/2021/PRSE della Corte dei Conti del Veneto.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK