Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la delibera n. 21/2022/PAR la Corte dei Conti della Campania si esprime in merito all’interpretazione del disposto di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16, recante la controversa disciplina in tema di erogazione degli incentivi per funzioni tecniche (cfr da ultimo questione di massima sollevata con delibera della Sezione, n. 170/QMIG del 25/06/21, decisa con delibera della Sezione delle Autonomie, 16/SEZAUT/2021/QMIG).

Quanto al primo quesito, relativo al se sia consentita comunque la erogazione dell’incentivo anche nella ipotesi in cui la individuazione dei dipendenti beneficiari dello stesso sia tardiva e quindi successiva rispetto all’effettivo avvio della procedura di gara, la risposta è positiva: rileva, infatti, che la platea dei possibili beneficiari è tassativamente selezionata dall’art 113, comma 3 d.lgs. 50/16. Il medesimo comma 3, poi, precisa anche che “La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, senza null’altro specificare a tal specifico proposito.

Medesime considerazioni valgono anche con riferimento al secondo quesito posto, relativo al se, nello specifico caso degli appalti relativi a servizi e forniture, per i quali sia obbligatoria la nomina del direttore della esecuzione disgiunta da quella del RUP, si possa ugualmente procedere alla erogazione dell’incentivo, laddove la nomina del primo sia tardiva, successiva, cioè, all’inizio della esecuzione del servizio o della fornitura. Ed invero, nello specifico caso degli appalti dei servizi e delle forniture, si richiede l’ulteriore requisito rappresentato dalla nomina del direttore della esecuzione. Anche in tale specifica ipotesi ciò che rileva è che, in ottemperanza al generale principio di effettività, sancito dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dal delineato quadro normativo, ivi compresa l’avvenuta nomina del direttore della esecuzione, si accerti l’effettivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di remunerazione.

Clicca qui per leggere la delibera n. 21/2022/PAR della Corte dei Conti della Campania.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK