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La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 80/2022/PAR affronta la tematica del cd. “scavalco d’eccedenza” di cui all’art. 1, comma 557, della L. n.311/2004) istituto utilizzato dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già esaminata da diverse Sezioni regionali di Controllo.

I giudici sottolineano la differenza con la fattispecie del cd. “scavalco condiviso”, disciplinata dall’art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. Nello scavalco c.d. condiviso il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza; nello scavalco c.d. d’eccedenza il lavoratore, pur restando legato al rapporto d’impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative in favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza dell’autorizzazione data dall’amministrazione di provenienza.

Per quanto attiene l’articolazione dell’attività di lavoro, il Collegio osserva che il cosiddetto scavalco d’eccedenza, è consentito alle condizioni e nei limiti seguenti: “che l’attività possa svolgersi solo aldi fuori dell’orario di lavoro ordinario per un numero massimo di 12 ore non potendosi superare le 48 ore settimanali il personale utilizzato deve essere assunto presso altro ente con contratto a tempo pieno e deve essere autorizzato dall’ente di appartenenza; deve essere retribuito sulla base dei parametri oggettivi di riferimento a seconda della tipologia di lavoro, i dipendenti utilizzati possono essere nominati titolari di posizione organizzativa per questi incarichi (Sez. I appello sent. 33/2020)”.

Clicca qui per visionare la deliberazione n.80/2022/PAR.

 

 

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