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Con la deliberazione n. 96/2022/PAR la Corte dei Conti della Lombardia si pronuncia rispetto alla richiesta di una amministrazione locale, concernente la corretta applicazione dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019 con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare dei correttivi nella determinazione del parametro di misurazione della capacità di spesa del personale dell’Ente.

Il Collegio, nell’evidenziare preliminarmente, che la disciplina menzionata concernente le facoltà assunzionali degli Enti locali ha introdotto un sistema flessibile basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del cosiddetto turn over, ribadisce quanto segue: “Il legislatore, per il tramite dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (convertito dalla legge n.58/2019), ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile. Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’art. 57, comma 3-septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 8 legge 13 ottobre 2020, n. 126, che sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-finanziata “.

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