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Con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG la Corte dei Conti Sezione Autonomie enuncia il seguente principio di diritto:

«Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione».

Pertanto, i pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo in materia non rientrante nella competenza della Corte dei conti (in quanto esorbitante dall’accezione di contabilità pubblica correttamente intesa), dal momento in cui viene pubblicata la deliberazione della Sezione delle autonomie dichiarativa della inammissibilità oggettiva non possono più, a termini di legge, costituire esimente della responsabilità per coloro che a quelle deliberazioni si siano attenuti nell’espletamento della pertinente azione amministrativa (nella specie, per quanto attiene alle gestione dei concorsi pubblici banditi da un ente locale).

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